1 - Anzitutto, fratelli carissimi, non dimenticate che bisogna conoscere e osservare scrupolosamente i comandamenti di Dio, affinché, amando Dio con tutto il cuore, con tutta la mente, con tutta l'anima e con tutte le forze, e il prossimo come noi stessi, possiate conseguire il frutto della vita eterna. Per questo, infatti, ci siamo riuniti: per osservare il Vangelo del Signore nostro Gesù Cristo, e vivere, con un cuor solo e un'anima sola tra noi, in Dio Signore nostro, sotto il voto di povertà, di castità e di obbedienza. Perciò, dovendo sempre osservare questa vita (cioè il Vangelo) e Regola mai cerchiamo di sottrarci ad essa, perché "chiunque mette mano all'aratro e si volge indietro non è adatto per il Regno di Dio".
2 - Fra' Francesco di Paola professa obbedienza e venerazione al Sommo Pontefice Alessandro VI, ai suoi successori canonicamente eletti e alla Chiesa Romana. Gli altri frati professi, poi, come anche quelli in prova, durante il tempo della loro prova, siano tenuti ad obbedire a fra' Francesco ed ai suoi successori. I Superiori, inoltre, chiederanno al Sommo Pontefice un Car dinale di Santa Romana Chiesa, quale governatore, protettore e sostenitore di questa Religione, che si valerà e reggerà col suo consiglio e autorità.
3 - I chierici, a tempo debito, nelle ore stabilite, celebreranno in canto piano l'Ufficio divino e le Ore canoniche, secondo l'uso della Curia Rornana, eccetto il Salterio. I Laici o Conversi, invece, e gli Oblati reciteranno ventiquattro Pater noster e altrettante Ave Maria per il Mattutino, cinque per le Lodi, dodici per il Vespro, sette per ciascuna delle altre Ore, e pregheranno per i defunti.
4 - Gli analfabeti, invece, non osino studiare senza la debita autorizzazione del Correttore Generale, che lo permetterà soltanto a coloro che giudicherà adatti allo studio. Non ardiscano contravvenire, ma piuttosto con premurosa diligenza ciascuno veneri a fatti oltre che con le parole il Generale, suo Padre e Rettore, e con sincera prontezza obbedirà ai suoi ordini, per Gesù Cristo Signore nostro, memori del detto evangelico: "Chi ascolta voi, ascolta me; chi disprezza voi, disprezza me".
5 - Inoltre i frati che, esaminati e approvati dal Capitolo Generale o Provinciale, sono trovati idonei, potranno predicare e annunziare la parola di Dio esponendo in forma breve ai fedeli i vizi e le virtu, il castigo e il premio.
6 - I nostri indumenti siano di panno rozzo di lana nera di pecora e confezionato senza tingerlo. Ciascun frate abbia almeno un abito di tale panno, lungo fino ai talloni, con un cappuccio esteso nei due versi, cioè davanti e dietro, fino al femore, e un cordone di lana del colore dell'abito, che cinga da ambedue le parti il predetto cappuccio sull'abito. Questo sia il nostro abito, che a nessun professo sarà mai lecito deporre sia di giorno sia di notte, se non per cambiarlo con un altro.
7 - Sotto il detto abito, poi, i frati potranno portare una o più tuniche, secondo le località, le stagioni e le regioni fredde, a discrezione del Correttore, il quale provvederà alle particolari necessita di ciascuno. Potranno inoltre portare, a loro piacere, un mantello con annessa una piccola cocolla per coprire il capo.
8 - A nessuno dei nostri è lecito, senza un'evidente necessità, usare calzature o sandali chiusi. Potranno invece portare, a piacere, calzari o zoccoli di legno oppure sandali alla maniera apostolica. Il Superiore, secondo che gli sembrerà opportuno davanti a Dio, potra anche dispensarne i frati quando viaggiano.
9 - I nostri cibi, per tutta la nostra vita, siano quaresimali. tanto nei conventi e loro ambito, come anche fuori; né ad alcuno - eccetto che agli infermi, dietro parere del medico - sia lecito cibarsi, in qualsiasi modo o tempo, di carni, uova, formaggio o di altri latticini. I trasgressori, come pure coloro che vi consentissero senza denunziare gli inadempienti, saranno chiusi in carcere per tre mesi e digiuneranno, a pane e acqua, il mercoledì e il venerdì. Chi, poi, viene colto in flagrante sarà per sempre inabile a ogni ufficio, a rneno che non venga riabilitato dal Capitolo Generale in considerazione del suo ravvedimento.
10 - Ai frati infermi, invece, si provveda nel modo seguente, cioé: non appena essi si ammaleranno, i Correttori locali - ai quali soltanto spetta tale compito - vadano da loro e chiedano se desiderano il medico. In caso affermativo o se i Correttori giudicano il caso cosi grave che, per riacquistare la salute occorra il medico, in questi casi, anche contro la volontà degli infermi, il Correttore faccia venire il medico, secondo le disponibilità del luogo e, conforme al suo giudizio, provveda che siano diligentemente assistiti, ma in una casa appartata e destinata appositamente agli ammalati.
11 - Invece i frati infermi che desiderassero astenersi dalle carni e dai latticini, non siano costretti a cibarsene, se non dietro parere e ordine del medico, al cui giudizio i Correttori sono tenuti a conformarsi e attenersi nell'obbligare i suddetti infermi a nutrirsi di carni o uova e latticini, come pure a ogni altro suo consiglio e prescrizione; diversamente si venga loro incontro aiutandoli con premura e carità, mediante i nostri cibi quaresimali.
12 - Si guardino però tutti i frati d'intromettersi e procurare carni, uova o latticini per gli infermi, ma soltanto il Correttore locale ne faccia provvedere gli ammalati tramite il procuratore o gli Oblati. Costoro, poi, se vi sono completamente addetti, risiedano nella stessa infermeria e ivi abbiano sollecita cura degli infermi.
13 - Anche gli altri frati, col permesso del Correttore, potranno visitare caritatevolmente gli infermi. Inoltre i frati evitino che le carni o i latticini ordinati per gli ammalati passino attraverso il monastero, ma carni, uova ed altro, necessario all'infermo, si porti tutto all'infermeria.
14 - Coloro che sono cagionevoli di salute siano con carità alleviati nel lavoro e nei digiuni; tuttavia non si dia affatto credito alla indolenza che spesso li molesta, ma ci si attenga a ciò che il Correttore riterrà opportuno secondo Dio. Tuttavia non lasceranno la vita comune. ma si accontentino con pazienza dei cibi quaresimali e con vivo timore considerino come essi per tanto tempo vengono sostenuti con il sudore dei loro fratelli; a meno che il medico, alle cui prescrizioni sono tenuti sia i Correttori sia coloro che sono cagionevoli di salute, non abbia ordinato diversamente: in tal caso siano assistiti nell'infermeria. Gli ammalati stessi, poi, non appena si saranno ristabiliti, torneranno al regime consueto, che è certamente più felice. Non sia il piacere del cibo a trattenerli là dove li hanno portati le esigenze della malattia, onde evitare quel disordine detestabile per cui in religione i ricchi si mortificano quanto più possono, mentre i poveri diventino esigenti.
15 - All'infuori degli infermieri, nessuno si permetta di entrare nell'infermeria, nel periodo in cui vi si trova qualcuno; mai, poi, si entri nelle celle di altri senza il permesso del Padre. Per nessun motivo si osi aprire le celle; se fosse proprio necessario, si bussi prima con discrezione e si parli sottovoce e brevemente con chi da dentro avrà risposto o aperto. Se vi fosse bisogno di entrare, dopo averne ottenuto il permesso del Padre, la porta rimanga aperta per tutto il tempo che si sta insieme in cella.
16 - Il Signore ha detto nel Vangelo: "Chi non rinunzierà a tutto ciò che possiede non può essere mio discepolo". Perciò i frati non posseggano nulla in proprio, né la casa, né il convento, né altro, ma si considerino pellegrini e forestieri in questo mondo. al servizio del Signore. Infatti la povertà di spirito è rinunzia alle preoccupazioni temporali e liberazione dall'affanno di questa vita che passa; cammino spedito verso Dio; astrazione dalla giustizia terrena: fedele osservanza della legge divina; fondamento di pace e di intemeratezza. Il frate povero, infatti, è signore del mondo, ed essendosi abbandonato totalmente in Dio possiede nella fede il dominio di tutti i popoli.
17 - È questa l'incommensurabile grandezza della povertà, che vi ha reso fratelli miei carissimi; vi ha costituito eredi e re del regno dei cieli; vi ha spogliato dei beni materiali, vi ha arricchiti di virtu. Sia essa la vostra eredità che vi introduce nella terra dei viventi.
18 - Pertanto non vogliamo che nostri conventi siano dimore mondane: tanto le case come le chiese siano piccole e umili, e tali che dappertutto vi risplenda la santa povertà.
19 - Inoltre nessuno di noi ardisca asserire "questo è mio", ma tutto appartenga alla chiesa e dal Padre sia distrihuito a ciascuno secondo il bisogno, avendo riguardo all'età e alla condizione di ognuno. Ne consegue che, se qualcuno porterà ai propri figli o ad altri congiunti presenti nella nostra società una veste o qualunque altra cosa necessaria, non venga trattenuta di nascosto ma, con l'autorità del Superiore, sia ritenuta come cosa della chiesa e sia distribuita a chi ne avrà bisogno. Dunque, a nessuno di noi, cui non è lecito avere in proprio potere neppure il corpo e la volontà, sarà consentito appropriarsi di alcunche non dato o permesso dal Superiore. Conseguentemente resti sempre proibito a tutti i nostri religiosi ricevere denaro, come anche non è lecito in alcun modo portarlo con sé.
20 - Tuttavia per le esigenze degli infermi e per il vestiario dei frati, i Superiori, col consenso della comunità, potranno permettere che sia raccolto denaro per mezzo di amici spirituali o di procurarsi locali, da qualsiasi parte esso provenga senza una particolare designazione; dai suddetti lo faranno riporre, sempre con il consenso della comunità, in una cassaforte a quattro serrature le cui chiavi una l'abbia il Superiore, un'altra quel religioso eletto ad hoc, una terza il sacrista e l'altra un domestico secolare o un Oblato. Tutti e quattro saranno presenti quando si apre la cassaforte.
21 - Tutte le elemosine, dunque, siano portate al Superiore e vengano impiegate come è stato detto. Nessuno presti o dia fuori convento qualcosa, anche minima, senza il permesso e il consenso del Superiore.
22 - La Scrittura afferma che "molti beni derivano dal digiuno"; perciò ciascuno si adoperi alacremente a domare la propria carne con i digiuni e con l'astinenza da cibo e bevanda per quanto lo consente la salute. In particolare siano osservate inviolahilmente da noi tutte le vigilie prescritte dalla Chiesa e la santa Quaresima cominciando dalla domenica di Quinquagesima. Ci daremo poi a digiunare dalla festa di Ognissanti esclusa sino alla festa del Natale del Signore, e, per gli altri tempi dell'anno. il mercoledì e il venerdì. In altri tempi ancora e sacre solennità, quelli che lo vogliono potranno digiunare col permesso del Superiore. Che se, per riguardo alla loro condizione, il Correttore non volesse permetterlo, é bastevole per loro la buona volontà. Durante i viggi o in caso di evidente necessità, i frati non siano tenuti al digiuno corporale. Il Correttore, come gli parrà davanti a Dio, potrà anche dispensare i frati dai suddetti digiuni.
23 - Chi poi si trovasse nell'impossiilità di digiunare non prenda cibo fuori dell'ora del pranzo a meno che non sia ammalato o ne abbia il permesso del Correttore.
24 - E poiché é bene unire l'orazione con il digiuno, i frati, specialmente quelli addetti alla celebrazione del sacrificio di lode, non omettano di attendere con tutte le forze alla devozione e alla preghiera annettendo alle parole il loro significato, al significato la risonanza affettiva, a questa l'entusiasmo, all'entusiasmo la posatezza, alla posatezza l'umiltà, all'umilta, infine, la libertà dello spirito. Oltre, poi, alle Ore canoniche, specialmente nel loro tempo libero, si trattengano ancora in salmi, inni e altre particolari preghiere in luoghi, ore e tempi stabilitil che quanto più frequenti sono, tanto risulteranno più sante.
25 - I laici, invece, che non hanno cultura, al mattino, dopo aver ascoltato la Messa, si dedichino per una o due ore alle attività assegnate loro dal Padre, e, dopo pranzo, per altrettanto tempo o più, se sarà necessario, memori della Scrittura che dice: "Chi non lavora, neppure mangi".
26 - Consapevoli che nel giorno del giudizio dovremo rendere conto di ogni parola oziosa a un giudice severissimo, ciascuno sempre e dovunque si guardi dalle parole inutili, frenando la propria lingua.
27 - Tutti custodiscano il silenzio da dopo la recita di Compieta fino a Prima, e lo si osservi sempre in chiesa, nel chiostro, nei dormitori e in cucina. Tuttavia, se durante il tempo e nei luoghi suddetti, vi fosse necessità di parlare, lo si faccia brevemente e a voce bassa. In modo particolare osservino il silenzio i novizi, durante il primo anno del loro ingresso, evitando di parlare con persone o religiosi non appartenenti alla nostra famiglia, senza l'autorizzazione del Padre e senza la presenza di un compagno designato.
28 - Così pure senza il consenso del Padre, nessun professo osi esprimersi con un comportamento singolare: molto spesso, infatti, il demonio, sotto apparenza di bene, suggerisce all'uomo cose per le quali si ammali o si renda insensato. Chi così agisse, sia punito dal Padre, trattandosi in ciò non di spirito di santità ma di insipienza o di superbia.
29 - Nessuno, poi, in qualsiasi circostanza o per qualunque motivo, ardisca prendere le difese di un altro fratello. anche se suo consanguineo: ciò, infatti, suol essere occasione gravissima di scandali.
30 - Nessuno, inoltre, in qualunque modo, occasione o causa, ardisca altercare con i propri Superiori oppure difendersi ostinatamente per qualsiasi cosa anche ritenuta giusta, piuttosto risponda brevemente e umilmente alle loro domande; accolga con mansuetudine e perfetta carità ed esegua prontamente e senza discutere, ogni loro esortazione, correzione e comando, sempre che non sia contro Dio, la propria anima e la nostra Regola.
31 - Sia pure con il pretesto dei novizi o per qualunque altro motivo si guardino i frati di fare entrare nel chiostro, in refettorio, in cucina, nel donnitorio, nell'infermeria e nell'orto la propria madre o le sorelle, o qualsiasi altra donna; né permettano alle stesse di visitarli stando infermi, qualunque sia il vincolo di parentela. I religiosi inadempienti siano puniti con la pena prevista per i casi riservati e restino per sempre inahili a ogni ufficio della nostra religione.
32 - "Poiché non di solo pane vive l'uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio", mentre i corpi si rifocillano, l'animo si nutra di continuo con la lettura spirituale. Se questo non potesse farsi convenientemente, si legga almeno qualcosa all'inizio, a metà e alla fine della refezione. Nessuno poi cominci a mangiare prima del cenno del Correttore, e prima che i frati siedano disposti tutti ordinatamente di fronte, s'impartisca la benedizione, che soltanto il lettore chiederà con le parole: Jube, Domne, benedicere. Dopo aver rifocillato i corpi, disposti tutti come per la benedizione, rendano a Dio le dovute grazie.
33 - È assolutamente proibito ai secolari di mangiare con i frati nei nostri refettori e neppure i frati rimangano a mensa nelle case dei secolari, potendo comodamente mangiare nei nostri conventi, secondo quanto dice S. Girolamo a Paolino nel 'De instituzione clericorum: "Evita i banchetti dei secolari, specialmente dei potenti".
34 - Tuttavia gli ospiti siano accolti con cuore gioioso e con volto sereno; e di essi abbia cura soltanto colui che il Padre avrà designato, ritenendo, egli che rende un servizio a Dio e non all'uomo. Dice, infatti, il Signore: "Chi accoglie voi accoglie me", e altrove: "Quanto avete fatto ad uno dei più piccoli di questi miei fratelli, l'avete fatto a me". Con questa sentenza, noi, poveri fratelli, dobbiamo pure convincerci di non doverci disprezzare, ma piuttosto di onorare maggiormente Dio tra noi stessi. Perciò quelli che sembravano valessero qualche cosa nel mondo, non disdegnino i fratelli che sono pervenuti a questa santa convivenza da uno stato di povertà; vogliano anzi gloriarsi non della dignità dei ricchi genitori ma della convivenza con fratelli poveri. Non si vantino qualora abbiano donato alla comunità o alla chiesa parte dei loro beni, né si glorino delle loro ricchezze più che se le godessero nel mondo.
35 - D'altra parte, anche coloro che nel mondo non avevano nulla, non ricerchino nel monastero ciò che neppure fuori potevano avere. Tuttavia si dia ciò che occorre alla loro necessità, anche se, quando si trovavano fuori, la loro povertà non era neppure in grado di procurar loro l'indispensabile. Non si ritengano però felici di aver conseguito vitto e vestiario che fuori non poterono trovare, né si montino la testa per il fatto di essere associati a coloro che nel mondo nemmeno osavano avvicinare: ma avendo sempre dinanzi agli occhi la precedente povertà tengano il cuore in alto e non cerchino le vanità della terra, affinché non appaiano del tutto indegni di quell'abito religioso per il quale si siano montati orgogliosamente la testa.
36 - Il peccato che non si cancella con la penitenza presto col suo peso trascina a un altro peccato: perciò ciascuno si confessi almeno una volta la settimana, e, per meglio resistere alle tentazioni, si comunichi ogni prima domenica del mese e nelle solennità più importanti. Per acquistare, poi, lo spirito di umiltà e per dare agli erranti occasione di emendamento, coloro che commettono pubbliche mancanze, ogni giorno se ne accusino, a refettorio, durante i pasti, in modo chiaro e breve, senza scuse, e abbiano premura di eseguire la relativa correzione loro imposta.
37 - Inoltre, ogni settimana, nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì, diranno in Capitolo le proprie colpe in modo generico, se in precedenza sono state esposte in modo particolareggiato, chiedendosi scambievolmente perdono.
38 - E qualora qualcuno abbia recato offesa con insolenze o maldicenze o rinfacciando una colpa, si ricordi di riparare al più presto il suo atto. A sua volta l'offeso perdoni anche lui senza stare a discutere. In caso di offesa reciproca, anche il perdono dovrà essere reciproco, mossi a ciò dalle preghiere e dalle esortazioni degli altri. Chi, pur tentato spesso dall'ira, è però sollecito a impetrare il perdono da chi riconosce d'aver offeso, è certamente migliore di chi si adira più raramente, ma più difficilmente si piega a chiedere perdono. Chi poi si rifiuta sempre di chiederlo o non lo chiede di cuore, invano sta nel monastero, benchè non ne venga espulso. Astenetevi pertanto dalle parole più dure; ma se vi fossero uscite di bocca, non vi rincresca di trarre i rimedi da quella stessa hocca che diede origine alle ferite. Perdonatevi scambievolmente in modo tale da dimenticare il torto ricevuto. Il ricordo, infatti, della malizia dell'offesa è completamento di furore, riserva di peccato, odio della giustizia, freccia arrugginita, veleno dell'anima. dispersione delle virtu, verme della mente, distrazione della preghiera, lacerazione delle suppliche rivolte a Dio, alienazione della carità, chiodo fisso nell'anima, iniquità sempre desta, peccato che non viene mai meno, morte quotidiana. Tale vizio perciò è su tutti gli altri tenebrso e funesto. Allontanate, dunque, l'ira e spegnete il ricordo del torto ricevuto poiché, se il padre vive genera il figlio; chi invece ha carità rigetta ogni vendetta: chi, in una parola, fomenta l'inimicizie aumenta a se stesso un inutile affanno.
39 - Nell'uscire dal convento, affinché Dio li preservi dai peccati, che mediante i sensi del corpo uccidono l'anima, i frati, se lo crederanno opportuno, facciano una visita in chiesa raccomandandosi a Dio e chiedano umilmente al Padre la benedizione. Altrettanto faranno nel rientrare, in modo che, con la preghiera e la benedizione, venga loro perdonato quanto di male fuori ebbero commesso. Senza l'autorizzazione e la benedizione del Padre e senza un compagno nessuno esca dal convento. Uscendo, vadano insime e insieme rimangano quando saranno giunti a destinazione. Non disprezzeranno né giudicheranno coloro che vedono vestire sfarzosamente o rifocillarsi con cibi e bevande ricercate: piuttosto ciascuno giudichi e disprezzi se stesso.
40 - Per strada o nelle case non litighino né alterchino a parole o in qualsiasi altro modo tra loro o con altre persone; anzi umilmente si stimino a vicenda nella carità, e siano modesti, mansueti e umili, parlando a tutti onestamente e castamente.
41 - Non abbiano relazioni sospette o familiarità con donne, né si facciano loro padrini; non entrino in monasteri di Monache senza licenza della Sede Apostolica, eccetto in quei luoghi comuni permessi anche ai secolari: e ciò per predicare o per chiedere l'elemosina.
42 - Quando escono non siano latori di lettere altrui, a meno che il Superire formalmente ed espressamente non abbia loro imposto di portare tali lettere: perché, per tale occasione, non sorga da ciò scandalo tra i frati o sul conto dei frati.
43 - A incoraggiamento dei buoni e ammonizione dei girovaghi e degli instbili, vogliamo fermamente che chiunque si sia allontanato da un nostro convento per andare altrove, senza licenza del Padre, sia detenuto in carcere per tre mesi. Altrettanto si faccia con coloro che escono dalla Provincia. La stessa pena subiscano i disobbedienti, i superbi, i ribelli e i contumaci che disprezzano gli ordini dei loro Padri e Superiori, nonché coloro che si fanno proprietari col nascondere denaro o altro che il Superiore non abbia loro dato e coloro che toccassero anche soltanto o portassero con sé detto denaro.
44 - Inoltre, a coloro che attentassero alla santa castità, che Dio ne scampi, il Superiore potrà imporre il digiuno a pane e acqua, due volte la settimana, e la disciplina, secondo la gravità della colpa.
45 - Vogliamo anche che, qualora lo stesso Generale agisca contro la nostra vita quaresimale o incorra in altri casi, venga sospeso dall'ufficio, dal momento stesso in cui fu ripreso dai due Discreti fino al Capitolo Generale, nel quale sarà punito a norma di legge: similmente vengano puniti i Provinciali e i Correttori locali.
46 - Tutti i frati dovranno avere per tre anni sempre un frate di questa Congregazione come Correttore Generale, che sia il sevo di tutta la Religione. Al Capitolo Generale poi, che si celebra ogni tre anni, siano tenuti a intervenire tutti i Provinciali, i Discreti dei Discreti eletti di ciascuna Provincia: perché dovranno impegnarsi a reggere la Religione. Di triennio in triennio si faccia una nuova elezione del Correttore Generale, al quale siano affiancati, quali soci, due Discreti con i quali egli, nella sua visita. possa trattare saggiamente gli affari più importanti della Religione.
47 - Vogliamo che anche l'elezione del Provinciale si tenga in ciascuna Provincia ogni tre anni. Vogliamo pure che, terminato il triennio, sia il Generale che il Provinciale restino sudditi e senza mansioni; i Correttori invece ogni anno. Nessuno. poi, che non sappia vivere la vita comune abbia posti di governo dell'Ordine. Il Correttore potrà anche essere eletto come Provinciale e il Provinciale come Correttore Generale.
48 - Inoltre non vogliamo che i nostri fratelli Laici o Conversi abbiano la voce nella elezione e neppure nella deposizione dei Superiori, sia Correttori che Provinciali e Generali; ne comunque vi possono essere eletti. Tuttavia, durante la sua visita, il Correttore Generale potrà avvicinare qualcuno di essi che ritiene prudente e interrogarlo sull"andarnento del monastero. I suddetti Laici, quali portano la barba lunga, prestino devotamente il loro servizio ai sacerdoti nelle sacre celebrazionil si impegnino nei lavori manuali assegnati loro dal Padre e non si intromettano nelle cose spirituali se non nella misura che sembrerà opportuna al Correttore.
49 - Nel Capitolo Generale, poi, si potranno stabilire statuti e ordinazioni atti a favorire l'osservanza di questa Regola di vita, che non deflettano dalla fede cattolica, dai decreti dei sacri canoni e da questa nostra Regola. Queste disposizioni, che vogliamo siano osservate, potranno, con l'Autorità Apostolica, essere soggette a correzione una o più volte e ogni qualvolta sarà necessario.